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STATUTO DELLA F.I.S.A. - FEDERAZIONE ITALIANA SCUDERIE AUTOMOBILISTICHE

Titolo I
Capo I - COSTITUZIONE E SCOPI
Articolo 1 - COSTITUZIONE
La FEDERAZIONE ITALIANA SCUDERIE AUTOMOBILISTICHE (F.I.S.A.) costituita a Genova il 19 settembre 1953, raduna in un unico organismo le Scuderie, i Gruppi o Squadre sportive automobilistiche regolarmente costituite ed i loro produttori, nonché le Scuderie, i Gruppi, le Squadre sportive ed i preparatori che intendono semplicemente aderire come detto nel prosieguo.
Articolo 2 - SEDE
La Federazione ha la propria sede legale ed amministrativa in Monteriggioni (Siena), Località Badesse, Via Pietro Nenni ove è istituita la Segreteria Generale della F.I.S.A. e la propria sede operativa in Milano, Corso Venezia n. 43, presso i locali dell’Automobile Club Milano - A.C.I.
Articolo 3 - SCOPI E FINALITA’
La F.I.S.A. è una associazione apartitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.
Le finalità della Federazione sono:
a) tutelare gli interessi morali e materiali delle Scuderie automobilistiche e dei Conduttori;
b) assistere tecnicamente, sportivamente, legalmente e nelle questioni assicurative le Scuderie;
c) adottare tutte le misure atte ad incoraggiare ed incentivare l'attività dei piloti e delle Scuderie italiane;
d) creare rapporti con gli Enti e le Federazioni straniere aventi le medesime finalità;
e) collaborare con gli Enti organizzatori di manifestazioni sportive automobilistiche;
f) intervenire nella regolamentazione sportiva e tecnica, nonché, nella stesura del calendario nazionale sportivo;
g) indire Campionati federali individuali e per Scuderie;
h) organizzare competizioni;
i) partecipare con i propri Dirigenti agli organi sportivi;
h) promuovere iniziative, convegni e seminari per l'aggiornamento tecnico relativo all'attività sportiva automobilistica.
Capo II - SOCI
Articolo 4 - QUALIFICA DI SOCIO
Possono far parte della Federazione, quali "SOCI EFFETTIVI", tutte le formazioni automobilistiche legalmente costituite sotto forma di Scuderie o di Gruppi con licenza C.S.A.I. di Scuderia i cui organi siano elettivi.
Queste condizioni non concernono le Case Costruttrici.
Gli Enti, i Gruppi, le Associazioni e le persone che per motivi di studio, di lavoro o di sport si occupano di automobilismo possono anch'essi aderire alla F.I.S.A., quali "SOCI ADERENTI", ove non possano o non vogliano regolarmente affiliarsi.
Possono altresì chiedere di aderire quelle Scuderie, Gruppi o Squadre che non abbiano i requisiti di cui sopra.
I "SOCI ADERENTI" avranno funzione meramente consultiva, senza diritto al voto, non parteciperanno ai Campionati federali e, qualora siano in possesso dei requisiti di cui al comma I del presente articolo, potranno in ogni momento richiedere il pieno riconoscimento di "SOCI EFFETTIVI".
Gli associati alle Scuderie federate o aderenti, che siano titolari di licenza sportiva di Conduttore, sono affiliati di diritto alla Federazione e sono tenuti al tesseramento federale ed alla osservanza dello statuto e del regolamento della F.I.S.A.
L'adesione alla Federazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.
Articolo 5 - AMMISSIONE DEI SOCI
Le formazioni automobilistiche, legalmente costituite sotto forma di Scuderie o di Gruppi con licenza C.S.A.I. di Scuderia, che aspirino a far parte della Federazione, devono presentare alla Segreteria Generale della F.I.S.A., direttamente o per il tramite di altro Socio della Federazione, apposita domanda scritta, corredata dai documenti atti a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dal precedente articolo 4.
Sarà compito della Segreteria Generale trasmettere la domanda di affiliazione, la relativa documentazione e le osservazioni del caso al Consiglio Direttivo, al quale spetta il compito di deliberare sulla domanda di ammissione degli Enti, Gruppi, Associazioni o Scuderie che ne abbiano fatto richiesta.
II Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda di ammissione con la maggioranza di almeno i 2/3.
L'ammissione dovrà essere successivamente convalidata dall'Assemblea Generale.
La domanda di ammissione implicherà l'accettazione del presente statuto.
Articolo 6 - CESSAZIONE DELLA QUALITA' DI SOCIO
La qualità di Socio viene a cessare per i seguenti motivi:
a) dimissioni spontanee accettate dal Consiglio Direttivo, il quale dovrà provvedere a notificarle all'Assemblea Generale;
b) espulsione per comportamenti in grado di ledere il buon nome della Federazione e per altri gravi motivi che possano in qualunque modo ostacolare il corretto svolgimento dell'attività ed il raggiungimento delle finalità della F.I.S.A.
Il provvedimento di espulsione deve essere deliberato dal Consiglio Direttivo con le medesime maggioranze previste per l’ammissione dei Soci e successivamente ratificato dall’Assemblea Generale.
Contro il provvedimento di espulsione è ammesso il ricorso al Collegio dei Probiviri, la cui decisione è inappellabile.
Perde la qualifica di Socio l’Ente, il Gruppo, l'Associazione o la Scuderia qualora e nel momento in cui siano venuti a mancare i requisiti previsti dal precedente articolo 4 per l'ammissione.
Articolo 7 - BENEMERITI DELLA F.I.S.A.
Su proposta del Presidente, il Consiglio Direttivo può conferire a persone che abbiano svolto opere di particolare rilievo a favore delle Scuderie della F.I.S.A. e dello sport automobilistico in generale, la qualifica di “BENEMERITO DELLA F.I.S.A.”
Articolo 8 - RAPPORTO ASSOCIATIVO
La disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative è imperniata sul principio dell'uniformità di trattamento, al fine di garantire l'effettività del rapporto medesimo.
È pertanto esclusa, come espressamente previsto dall'ultimo comma del precedente articolo 4, la temporaneità della partecipazione dei soci alla vita associativa della Federazione.
Titolo II
Capo I - ORGANI E CARICHE
Articolo 9 - ORGANI DELLA FEDERAZIONE
Sono Organi della F.I.S.A.:
a) l'Assemblea Generale;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori;
f) il Collegio dei Probiviri.
Capo II - ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 10 - POTERI DELL'ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è sovrana in seno alla F.I.S.A. e ad essa sono conferiti tutti i poteri necessari per conseguire le finalità della Federazione.
In particolare l'Assemblea Generale:
a) stabilisce in ordine alle direttive generali l'attività della Federazione;
b) elegge il Presidente ed i tre Revisori dei conti;
c) convalida la nomina dei due Vice Presidenti;
d) approva le eventuali proposte di modifica dello statuto e del regolamento organico della Federazione;
e) ratifica annualmente le relazioni ed il rendiconto economico e finanziario del Collegio dei Revisori;
f) stabilisce l'ammontare delle quote annuali di affiliazione delle Scuderie e di tesseramento dei Conduttori;
g) nomina il Consiglio Direttivo;
h) convalida ogni ammissione di Enti, Gruppi, Associazioni o Scuderie aderenti che abbiano fatto richiesta in tal senso;
i) approva il programma annuale della F.I.S.A., il suo regolamento e le proposte di calendario formulate dalla Federazione.
Articolo 11 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Le Assemblee sono convocate dal Presidente della Federazione o dai Vice Presidenti.
L'Assemblea Ordinaria viene convocata una volta l'anno con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni spedito a mezzo lettera "raccomandata" contenente l'ordine dei giorno, nonché il luogo, la data e l’ora fissata per l'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione.
L'Assemblea Straordinaria viene convocata quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 delle Scuderie iscritte alla Federazione - “Socie effettive” - od ogni qualvolta lo ritengano opportuno il Presidente o il Consiglio Direttivo. Le modalità ed i termini di convocazione dell'Assemblea Straordinaria sono le medesime previste per la convocazione dell'Assemblea Ordinaria.
Articolo 12 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA GENERALE
Possono partecipare alle Assemblee le Scuderie iscritte alla Federazione con uno o più delegati maggiori di età, uno dei quali soltanto sarà però designato per il voto.
L'Assemblea nomina il Segretario e due Scrutatori.
Essa è valida in prima convocazione se risultano validamente rappresentati la metà più uno della totalità dei voti spettanti alle Scuderie; in seconda convocazione, da tenersi mezz'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei voti rappresentati.
Per la votazione delle cariche sociali sono ammesse non più di tre deleghe scritte, ivi compresa quella della Scuderia che ciascun delegato al voto rappresenta.
I Conduttori tesserati F.I.S.A., i Benemeriti della F.I.S.A. ed i Soci Aderenti potranno presenziare alle Assemblee senza diritto al voto.
Essi possono essere eventualmente rappresentati per il voto dai legali rappresentati della Scuderia cui appartengono o da altra persona da questi delegata, non potendo il singolo esercitare alcun diritto di voto in Assemblea.
Articolo13 - DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice.
Ogni Socio ha diritto a un voto; tuttavia le Scuderie federate possono disporre di più voti in base al numero dei Conduttori F.I.S.A. ad esse iscritti, come di seguito descritto:
- Scuderie con oltre 60 (sessanta) Conduttori tesserati F.I.S.A.: voti 3
- Scuderie da 25 (venticinque) a 60 (sessanta) Conduttori tesserati F.I.S.A.:voti 2
- Scuderie con meno di 25 (venticinque) Conduttori tesserati F.I.S.A.: voti 1
- Case costruttrici: voti 1
Le Scuderie morose all'atto della convocazione delle Assemblee non avranno diritto al voto.
Capo III - CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 14 - COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
In seno alla F.I.S.A. è costituito un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dai due Vice Presidenti e da otto Consiglieri nominati dall’Assemblea Generale.
Al Presidente viene data facoltà di convocare uno o più “esperti” che possano partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e ciò in relazione agli argomenti che saranno posti all'ordine del giorno.
A tali esperti saranno devolute funzioni consultive ed essi non avranno in nessun caso diritto di voto.
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo delle deliberazioni dell'Assemblea
In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, al posto del Consigliere dimissionario subentra il primo dei non eletti.
Nel caso in cui un componente del Consiglio Direttivo risulti assente ingiustificato a tre riunioni, anche se non consecutive, verrà considerato a tutti gli effetti dimissionario e sostituito con le modalità di cui al precedente capoverso.
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente che lo presiede ed é validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti in seconda convocazione.
Articolo 15 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo:
a) nomina, su proposta del Presidente, i due Vice Presidenti;
b) nomina, su proposta del Presidente, il Segretario Generale;
c) nomina i Probiviri ed i Benemeriti della Federazione;
d) esamina e delibera sui programmi dell'attività della Federazione;
e) delibera, con l'approvazione di almeno 2/3 e con votazione segreta - se
richiesta - sull'accettazione delle domande di affiliazione delle Scuderie e degli altri Soci Aderenti;
f) delibera, con l'approvazione di almeno i 2/3 e con votazione a scrutinio segreto - qualora richiesta - sulla perdita della qualifica di Socio per espulsione;
g) designa, con votazione segreta - se richiesta - il Rappresentante della F.I.S.A. ed il suo sostituto in seno ad Enti o Commissioni;
h) designa, con votazione segreta - se richiesta - due coadiutori del Rappresentante della F.I.S.A., di modo che i quattro principali gruppi di categorie dell’automobilismo sportivo (auto storiche; velocità su pista; rally; velocità in salita) siano pienamente rappresentate, ancorché formalmente dal solo Rappresentante della F.I.S.A., in seno agli Enti ed alle Commissioni.
i) provvede alla stesura dei regolamenti dei Campionati e/o Trofei su proposta dell’Assemblea Generale e ne accredita le relative prove valide;
l) delibera su ogni argomento non riservato all'Assemblea Generale dall'Articolo 8 del presente statuto a maggioranza semplice;
m) proclama le Scuderie ed i Conduttori vincitori dei Campionati e/o Trofei federali;
n) giudica in prima istanza in ordine a tutti i fatti riguardanti le Scuderie ed i Conduttori tesserati F.I.S.A., applicando le sanzioni federali (ammonizione, diffida, ammenda, squalifica ed esclusione);
Capo IV - IL PRESIDENTE
Articolo 16 - POTERI DEL PRESIDENTE
Il Presidente é il legale rappresentante della Federazione e può compiere tutti gli atti riservati espressamente alla competenza dell'Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo.
In casi di particolare urgenza il Presidente esercita i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica
Capo V - VICE PRESIDENTI
Articolo 17 - FUNZIONI DEI VICE PRESIDENTI
Ai due Vice Presidenti sono affidati i seguenti compiti:
a) Partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
b) Collaborare con il Presidente;
c) il Vice Presidente più anziano di età tra i due Vice Presidenti sostituisce il Presidente quando occorra ed in tutte le occasioni in cui ciò si renda necessario. Tutto questo dovrà avvenire con espressa delega scritta del Presidente.
Capo VI - SEGRETARIO GENERALE
Articolo 18 - NOMINA DEL SEGRETARIO GENERALE
Il Consiglio Direttivo nomina il Segretario Generale.
Il Segretario Generale è l'organo di collegamento e di coordinamento del Consiglio Direttivo e del Presidente.
Articolo 19 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE
Al Segretario Generale sono devoluti i seguenti compiti:
a) svolge i compiti di segreteria e di collegamento con le singole Scuderie, con i Vice Presidenti, coordinando l’attività della Federazione e predisponendo le riunioni del Consiglio Direttivo ed il materiale informativo occorrente.
b) partecipa a tutte le riunioni del Consiglio Direttivo;
c) conserva e cura l’Albo nazionale delle Scuderie italiane; ogni aggiornamento è da lui fatto dopo che siano intervenute le dovute verifiche e delibere e ne assume ogni responsabilità.
d) terrà contatti con la C.S.A.I. ove ciò venga delegato dal Presidente, dal Consiglio Direttivo e dal Rappresentante della F.I.S.A.
Capo VII - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 20 - COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, più due supplenti.
L'Assemblea Generale provvede alla loro elezione ed alla nomina del Presidente a maggioranza semplice.
La carica di Revisore è incompatibile con qualsiasi altro incarico in seno alla Federazione.
II Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo della F.I.S.A. e dà relazione della gestione economica della Federazione all'Assemblea Generale.
Capo VIII - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 21 - COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri é composto di tre membri nominati dal Consiglio Direttivo, i quali eleggono tra loro un Presidente.
L'incarico di Proboviro é incompatibile con ogni altra carica della Federazione.
Articolo 22 - FUNZIONI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri:
a) giudica in seconda istanza sui fatti riguardanti le Scuderie ed i tesserati F.I.S.A.;
b) giudica inappellabilmente su tutti i provvedimenti adottati in prima istanza dalle Scuderie nei confronti dei loro associati;
c) giudica inappellabilmente sui provvedimenti di espulsione adottati dal Consiglio Direttivo nei confronti dei Soci della Federazione.
Le Scuderie federate ed i Conduttori tesserati sono tenuti ad adire in sede di arbitrato inappellabile il Collegio dei Probiviri della F.I.S.A. per la risoluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere tra Scuderia e Federazione, ovvero tra Scuderie.
Sono escluse dalla competenza del Collegio dei Probiviri le vertenze di carattere economico e finanziario che dovessero sorgere tra le Scuderie ed i rispettivi soci, nonché le vertenze tra Scuderia ed i rispettivi Conduttori professionisti.
Titolo III
Capo I - PATRIMONIO DELLA F.I.S.A.
Articolo 23 - FONDI ED ENTRATE DELLA FEDERAZIONE
II patrimonio della F.I.S.A. é costituito dalle quote annuali di affiliazione, da contributi erogati da enti pubblici e privati o da persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione, nonché da qualsiasi bene pervenuto alla Federazione per donazione, elargizione e/o lascito a titolo di legato fatto a favore della Federazione stessa.
Per l'adempimento dei suoi compiti, la Federazione dispone delle seguenti entrate:
- dei versamenti effettuati da tutti coloro che aderiscono alla Federazione;
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività.
Nel rispetto del precedente Articolo 10, lettera e), l’Assemblea Generale stabilisce annualmente l'ammontare delle quote annuali di affiliazione delle Scuderie e di tesseramento dei Conduttori. L'adesione alla Federazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota di tesseramento ed al versamento della quota annuale di affiliazione.
È comunque facoltà degli Associati alla Federazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli previsti.
I versamenti sono da considerarsi effettuati a fondo perduto e, pertanto, non sono rivalutabili ne' ripetibili in nessun caso, nemmeno nelle eventualità di scioglimento od estinzione della Federazione, di morte, di recesso o di espulsione dell'Associato.
In nessun caso, pertanto, può farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Federazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
Articolo 24 - BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO
Gli esercizi finanziari della Federazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio successivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dell’Associazione.
I bilanci devono rimanere depositati presso la sede dell’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.
La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.
Articolo 25 - INTRASMISSIBILITA' DELLA QUOTA ASSOCIATIVA
Le quote o i contributi associativi della Federazione non creano altri diritti di partecipazione, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.
Detti versamenti non sono in alcun modo rivalutabili e sono da considerarsi nulle tutte le eventuali disposizioni contrarie, qualora esse non siano espressamente previste dalla legge.
Articolo 26 - UTILI DELLA FEDERAZIONE
È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Federazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle finalità che si prefigge e delle attività ad esse direttamente connesse.
Titolo IV
Capo I - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Articolo 27 - MODALITA' DI SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della F.I.S.A. può essere decretato soltanto dall'Assemblea Generale, validamente costituita con la presenza di almeno il 75% delle Scuderie federate.
La deliberazione di scioglimento della Federazione sarà valida con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti aventi diritto al voto.
Articolo 28 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN CASO DI SCIOGLIMENTO
Salvo diversa destinazione imposta dalla legge, in caso di scioglimento é fatto obbligo di devolvere il patrimonio della Federazione ad altra associazione avente finalità analoghe od ai fini di pubblica utilità.
L'Assemblea Generale, con la medesima maggioranza prevista dall'articolo 27, comma II, del presente statuto, provvederà a determinare la destinazione del patrimonio, nell'osservanza di quanto previsto dal precedente capoverso.
Titolo V
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 29
La F.I.S.A. indice ogni anno i Campionati federali ed i Challenge e/o Trofei e può organizzare gare ai fini promozionali, nonché gestire attività commerciali afferenti all'attività sportiva.
L'appartenenza dei Conduttori alle singole Scuderie Federate e' comprovata, a tutti gli effetti, dalla registrazione del tesseramento federale.
È necessario il "nulla osta" della Scuderia federata di provenienza perché il Conduttore possa gareggiare occasionalmente per i colori di altra Scuderia, ovvero trasferirsi nel corso dell'anno ad altra Scuderia.
Con il 31 dicembre di ciascun anno decade la validità delle registrazioni di tesseramento federale ed il trasferimento di un Conduttore da una Scuderia all'altra potrà avere luogo semprechè egli non versi in morosità nei confronti della Scuderia di provenienza.
Resta salvo, nel caso di controversia, il ricorso alla decisione del Collegio dei Probiviri
Articolo 30
Per l'attuazione del presente statuto debbono osservarsi le norme del Regolamento Organico approvato dall'Assemblea Generale.
Il regolamento organico della F.I.S.A. è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante del presente statuto.
Il regolamento organico può essere modificato nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, lettera d) dello statuto della Federazione.
Articolo 31
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto e dal regolamento organico, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali che regolano le associazioni.

REGOLAMENTO ORGANICO DELLA F.I.S.A.
Articolo 1
L'Assemblea Generale ordinaria è indetta ogni anno al termine della gestione federale e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.
La convocazione delle Assemblee ha luogo mediante avviso da trasmettere alle Scuderie federate con l’osservanza dei termini e nel rispetto delle formalità previste dall’articolo 11, comma II dello statuto della Federazione.
Le Scuderie possono proporre, in tale sede, argomenti di interesse generale.
L’Assemblea Generale si intende validamente insediata dopo la verifica dei poteri.
Le votazioni possono avere luogo per alzata di mano o, qualora ne venga fatta specifica richiesta, per scheda segreta.
Le votazioni valide per l’elezione delle cariche federali relative al Presidente della F.I.S.A. ed ai Revisori dei Conti avranno luogo esclusivamente per scheda segreta.
Per il Presidente la votazione avverrà disgiuntamente da quella dei Revisori dei Conti.
Le candidature per la carica di Presidente della F.I.S.A. deve essere presentata da almeno 5 (cinque) Scuderie e nel termine di 30 (trenta) giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea Generale.
Il computo dei voti spettanti in Assemblea a ciascuna Scuderia viene effettuato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 13, comma II dello statuto della Federazione, quindi con riferimento al numero dei Conduttori tesserati all'ultimo giorno dell'anno precedente a quello in cui l'Assemblea Generale ha luogo.
Articolo 2
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e di norma si riunisce il giorno precedente alla data fissata per l'Assemblea Generale.
Il Consiglio Direttivo può essere altresì convocato, senza particolari formalità ed anche mediante avviso telegrafico o telefonico, nei casi di particolare urgenza ed in tutti gli altri in cui si renderà utile e necessaria l'adunanza.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono annotate sul libro dei verbali e ne sarà successivamente rimessa copia ad ogni membro convocato.
Articolo 3
Il Collegio dei Revisori può riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno o su richiesta del Presidente o del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dà relazione all'Assemblea Generale sulla gestione economica ed amministrativa della Federazione.
Articolo 4
Il ricorso al Collegio dei Probiviri deve essere trasmesso per iscritto alla Presidenza della F.I.S.A. a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Nel caso di ricorso per impugnazione di un atto o di una decisione, il termine perentorio per ricorrere è di 15 (quindici) giorni dalla data di notifica o di effettiva e comprovata conoscenza dell'atto stesso.
Il ricorso deve essere accompagnato da un deposito cauzionale di Euro 100,00 (cento/00) che sarà restituito al ricorrente in caso di esito a lui favorevole del ricorso.
Il procedimento ha luogo senza l'osservanza di particolari formalità procedurali ad eccezione dell'eventuale audizione del ricorrente e del resistente o dell'ammissione di memorie difensive da parte del resistente.
Al ricorrente ed il resistente è riconosciuto il pieno diritto di essere ascoltati nei termini fissati dal Collegio e di articolare mezzi di prova.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono rese note per iscritto alla Presidenza della F.I.S.A., al ricorrente ed al resistente.
Articolo 5
Il Consiglio Direttivo può incaricare taluni suoi membri per lo studio di particolari questioni.
In particolare dovrà costituire una Commissione giuridico-sportiva che avrà il compito di esaminare tutte le questioni ad essa demandate e tutti i quesiti sottoposti dalle singole Scuderie affiliate e dai Conduttori tesserati.
Articolo 6
Tutte le cariche federali sono onorifiche ed hanno una durata di 4 (quattro) anni.
Sarà eventualmente riconosciuto agli organi della Federazione, se autorizzato dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, un rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, previa presentazione delle fatture o dei biglietti di viaggio.

Statuto e Regolamento Organico approvati nel corso dell’Assemblea della Federazione F.I.S.A. tenutasi in seduta straordinaria in data 11 novembre 2004.